Cerca

Soggetti obbligati

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo;

Ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • raccolta e trasporto di rifiuti;
  • bonifica dei siti;
  • bonifica dei beni contenenti amianto;
  • commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
  • aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (categoria 2-bis);
  • imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 (categoria 3-bis).
Tali soggetti sono iscritti all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dall’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018 per:
  • imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi (sottocategoria 4-bis);
  • associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana (sottocategoria 2-ter).
È inoltre prevista l'iscrizione all’Albo (categoria 6) per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione (categoria 7) per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).