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Requisiti

I requisiti e le condizioni per l’iscrizione all’Albo;

Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:
  1. nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
  2. nella persona del legale rappresentante, in tutti gli altri casi.

Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui sopra:
  1. siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  2. siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
  3. non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  4. non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
    1. condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
    2. condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
    Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
  5. siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
  6. non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  7. non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  8. siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all’articolo 11 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
  9. non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni all’Albo.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, la capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.

La capacità finanziaria deve essere adeguata alle attività soggette all’iscrizione.

Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione della capacità finanziaria.

Per le imprese di trasporto dei rifiuti, il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo.

Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche e che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell'iscrizione a tale Albo.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, i requisiti di idoneità tecnica consistono:
  1. nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
  2. nella disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d’opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l’impresa o l’ente dispone;
  3. in un’adeguata dotazione di personale;
  4. nell’eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l’iscrizione o in ambiti affini.
L’idoneità tecnica deve essere adeguata alle attività soggette all’iscrizione. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica.
Le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione, tra l’altro, con un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipo di rifiuti da trasportare.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h), del predetto Decreto che attribuisce al Comitato nazionale dell’Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare ai fini dell’iscrizione all’Albo, è stata adottata la Deliberazione del 9 settembre 2014, n. 6 “attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120”.

Il Comitato nazionale dell’Albo, con la Delibera n. 6 del 9 settembre 2014, ha definito lo schema di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto (allegato A). Tale schema è stato successivamente modificato, in un primo momento con Delibera n°3 del 24 giugno 2020 e con circolare n.1 Del 4 febbraio 2021.


Delibera 9 settembre 2014, n. 6

Articolo 1


  1. Il modello di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, è approvato nella forma di cui all'allegato “A”.
  2. L’attestazione di cui al comma 1 non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. L’attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile può essere redatta in un unico documento purché vengano riportati, per ciascun veicolo o carrozzeria mobile, tutti gli elementi contenuti nel modello di cui all'allegato “A”.
  4. Nel caso di carrozzerie mobili, l'attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare. L’impresa o l’ente può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell’attestazione.


Allegato A - attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.