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Categorie (Dettaglio)

Informazioni utili sulle categorie di iscrizione all'Albo;

L’iscrizione all’Albo in categoria 1 è richiesta per lo svolgimento delle attività di “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”.

Dotazioni minime di veicoli e personale
Il Comitato Nazionale dell’Albo con Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla Delibera n. 8 del 12 settembre 2017, ha fissato i criteri e i requisiti per l’iscrizione in tale categoria (e relative sotto-categorie).

Con Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016.

Capacità finanziaria
Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 120/2014 (mediante documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci) o mediante attestazione di affidamento bancario (rilasciato esclusivamente da istituti bancari) secondo lo schema in allegato F alla delibera 5/2016.

Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria, ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.

Responsabile tecnico
Per l’iscrizione all’Albo in categoria 1 è richiesta la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti stabiliti con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

Garanzie finanziarie
Per il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi l’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato. Per gli importi da garantire si rimanda alla sezione del sito dedicata.

Procedimento di iscrizione all’Albo
La domanda d’iscrizione all’Albo è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all’estero la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.

La domanda di iscrizione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico). Prodotta automaticamente dal sistema telematico coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, la domanda di iscrizione deve essere corredata con la seguente documentazione:
Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 1 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con Delibera n. 5 del 3 settembre 2014 (Allegato A). Il modello deve essere generato con modalità telematica in occasione della compilazione dell’istanza di variazione per incremento della dotazione veicoli e allegato alla stessa.

Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.

In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.

Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Pagamenti
Le domande di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
La dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di spazzamento meccanizzato è individuata nell’allegato B alla Delibera n. 8 del 12 settembre 2017.

GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA
Con Delibera n. 2 del 20 luglio 2009 il Comitato Nazionale ha stabilito i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.

Alla domanda d’iscrizione, alla domanda di revisione dell’iscrizione e alla domanda di integrazione dell’iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta è allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, attestante l’avvenuta formazione degli addetti. A tal fine è utilizzato il modello di cui all’allegato 2c alla delibera 2/2009.

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a) del D.M. n. 120/2014, le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. n. 267/2000 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni, sono iscritti all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

La comunicazione di iscrizione è effettuata dal Comune o da uno dei Comuni o dal consorzio di Comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11 del D.M. n. 120/2014.

Il modello di comunicazione per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, è approvato nella forma di cui all’Allegato B alla Delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 24 giugno 2020.

La comunicazione è trasmessa alla Sezione regionale o provinciale, con modalità telematica mediante accesso al portale Agest telematico, corredata con la seguente documentazione:
  • nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
  • foglio notizie debitamente compilato;
  • attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 1 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti dell’Allegato B alla Delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 24 giugno 2020, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla Sezione regionale o provinciale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell'esperimento delle prove previste dalla normativa vigente.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con Delibera n. 5 del 3 settembre 2014 (Allegato A). Il modello deve essere generato con modalità telematica in occasione della compilazione dell’istanza di variazione per incremento della dotazione veicoli e allegato alla stessa.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Pagamenti
Le domande di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.
L’iscrizione all’Albo in categoria 2-bis è disciplinata dall’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.
Sono tenuti all’iscrizione all’Albo in categoria 2-bis i seguenti soggetti:
  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
Per “produttore iniziale” si intende il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (articolo 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006).

Tali soggetti sono iscritti all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente. La comunicazione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico).
Prodotta automaticamente dal sistema telematico coerentemente con i contenuti dell’Allegato C alla Delibera n. 3 del 24 giugno 2020, la comunicazione di iscrizione deve essere corredata con la seguente documentazione:
- autocertificazione antimafia;

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.M. n. 120/2014 le imprese e gli enti attestano con la comunicazione:
a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.

Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività da parte degli enti e delle imprese richiedenti e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l’iscrizione.

Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 2-bis sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni dieci anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti dell’Allegato C alla Delibera n. 3 del 24 giugno 2020, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell'esperimento delle prove previste dalla normativa vigente.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con Delibera n. 5 del 3 settembre 2014 (Allegato A). Il modello deve essere generato con modalità telematica in occasione della compilazione dell’istanza di variazione per incremento della dotazione veicoli e allegato alla stessa.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Pagamenti
Le comunicazioni di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.

Diritto annuale
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo in categoria 2-bis sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione di euro 50. Il versamento del diritto annuale d’iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.
Il Comitato Nazionale, in applicazione dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, con Delibera n. 4 del 4 giugno 2018 ha individuato la sotto-categoria 2-ter per l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

La Delibera n. 4/2018, come modificata dalla Delibera n. 6 del 31 luglio 2018, fissa i criteri e i requisiti per l’iscrizione in tale sotto-categoria.

Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono iscriversi nella sottocategoria 4-bis devono attestare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i) del D.M. n. 120/2014.

Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono iscriversi nella sottocategoria 2-ter possono raccogliere e trasportare, per non più di quattro giornate all’interno dell’anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi: 150104, 200140, 200307 (rifiuti ingombranti, limitatamente ai rifiuti in metallo).

Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono iscriversi nella sottocategoria 2-ter presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente con la quale attestano:
  • la sede dell’associazione di volontariato o dell’ente religioso;
  • il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del D.M. n. 120/2014
  • le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare;
  • il pagamento del diritto di segreteria.
La comunicazione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico). Prodotta automaticamente dal sistema telematico coerentemente con i contenuti della Delibera n. 4 del 4 giugno 2018 (allegato A), la comunicazione di iscrizione deve essere corredata con la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante;
- autocertificazione antimafia;

La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività da parte dell’associazione di volontariato e dell’ente religioso richiedenti e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera l’iscrizione.

Successivamente all’iscrizione le associazioni di volontariato e gli enti religiosi presentano alla Sezione regionale o provinciale competente, la domanda di variazione dell’iscrizione riguardante la dotazione dei veicoli dei quali attestano sotto la propria responsabilità l’idoneità al trasporto dei rifiuti, almeno 10 giorni prima dell’evento organizzato, dando prova dell’intesa con i Comuni territorialmente competenti.
I veicoli oggetto di variazione devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell’associazione di volontariato o dell’ente religioso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose, come specificato nelle circolari del 9 settembre 2013 n. 995 e del 30 aprile 2015 n. 345.

La Sezione regionale o provinciale rilascia ricevuta di accettazione della domanda di variazione e della dichiarazione dell’atto di notorietà.

I veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell’iscrizione dell’associazione di volontariato o dell’ente religioso con decorrenza dalla data di accettazione dell’atto notorio per tutta la durata dell’evento e, al solo fine del conferimento dei rifiuti all’impianto, per il giorno immediatamente successivo. Gli stessi veicoli sono contestualmente esclusi dalla disponibilità dell’impresa cedente qualora iscritta all’Albo.

Alla scadenza del periodo di disponibilità così definito, il veicolo viene cancellato dall’iscrizione dell’associazione di volontariato o dell’ente religioso e rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente qualora iscritta all’Albo.

Rinnovo dell’iscrizione
Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi iscritti all’Albo nella categoria 2-ter sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 4 del 4 giugno 2018 (allegato A), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Pagamenti
Le comunicazioni di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.

Diritto annuale
L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari a euro 50. Il versamento del diritto annuale d’iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima iscrizione il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione.
Con l'adozione del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 e successivamente del D.Lgs. n. 49/2014, sono state introdotte delle “modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.

Sono tenuti all'iscrizione nella categoria 3-bis i seguenti soggetti:
  • distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
  • installatori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • trasportatori che agiscono in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Distributori di AEE domestici e professionali per le attività di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE e di trasporto di RAEE (solo se effettua il trasporto in proprio), domestici e professionali. Rientrano in tale profilo:
  • distributori di AEE domestici, che al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita, per l'attività di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta effettuato presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione, e per l'attività di trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici verso il centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il deposito preliminare alla raccolta;
  • distributori di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, per l'attività di deposito preliminare (presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione) e trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.
Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali. Rientrano in tale profilo:
  • trasportatori di RAEE domestici, per il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo di deposito preliminare alla raccolta, oppure dai locali del punto vendita al luogo di deposito preliminare alla raccolta (se non coincidente con il punto vendita), oppure dal luogo di deposito preliminare alla raccolta al centro di raccolta;
  • trasportatori di RAEE professionali, per il tragitto dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro, all'impianto autorizzato indicato dai produttori di AEE professionali o al luogo di deposito preliminare alla raccolta;
Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento di RAEE e di trasporto di RAEE, domestici e professionali. Rientrano in tale profilo:
  • installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE domestici, per il raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ritirati presso i locali del proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta, dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio;
  • installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta (di cui all'articolo 6, comma 3 del D.lgs. n. 151/2005) limitatamente al raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio e al trasporto dei RAEE con propri veicoli presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE, dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.
Tali soggetti sono iscritti all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente. La comunicazione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico).

Prodotta automaticamente dal sistema telematico coerentemente con i contenuti della Delibera n. 3 del 22 febbraio 2017, così come modificata dalla Delibera n. 2 del 6 febbraio 2019, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e trasmessa unitamente alla seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante;
- autocertificazione antimafia;

Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese che intendono iscriversi in tale categoria e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l'iscrizione.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con Delibera n. 5 del 3 settembre 2014 (Allegato A). Il modello deve essere generato con modalità telematica in occasione della compilazione dell’istanza di variazione per incremento della dotazione veicoli e allegato alla stessa.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 3-bis sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 3 del 22 febbraio 2017, così come modificata dalla Delibera n. 2 del 6 febbraio 2019,dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Pagamenti
Le comunicazioni di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.

Diritto annuale
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo in categoria 3-bis sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione di euro 50. Il versamento del diritto annuale d’iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima iscrizione il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione.
L’iscrizione all’Albo in categoria 4 è richiesta per lo svolgimento delle attività di “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”.

Dotazioni minime di veicoli e personale
Il Comitato Nazionale con Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla Delibera n. 8 del 12 settembre 2017, ha fissato i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo in tale categoria (Allegato E).

Capacità finanziaria
Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 120/2014 (mediante documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci) o mediante attestazione di affidamento bancario (rilasciato esclusivamente da istituti bancari) secondo lo schema in allegato F alla delibera 5/2016.
Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.

Responsabile tecnico
Per l’iscrizione all’Albo in categoria 4 è richiesta la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti stabiliti con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

Procedimento di iscrizione all’Albo
La domanda d’iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all’estero la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
La domanda di iscrizione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico). Prodotta automaticamente dal sistema telematico coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, la domanda di iscrizione deve essere corredata con la seguente documentazione:
- autocertificazione antimafia;
- modello RT;
- dichiarazione di compatibilità temporale dello svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico;
- copie conforme all'originale fronte/retro delle carte di circolazione dei veicoli;
- qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto o leasing (tali forme di disponibilità sono annotate sulle carte di circolazione), copie dei contratti di acquisto con patto di riservato o di locazione senza conducente o di comodato senza conducente;
- Attestazione dell’idoneità tecnica dei veicoli redatta dal Responsabile Tecnico. Il modello precompilato viene generato automaticamente dal sistema telematico Agest e deve essere integrato con le informazioni mancanti.
- documentazione relativa al possesso del requisito di capacità finanziaria

Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 4 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con Delibera n. 5 del 3 settembre 2014 (Allegato A). Il modello deve essere generato con modalità telematica in occasione della compilazione dell’istanza di variazione per incremento della dotazione veicoli e allegato alla stessa.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Pagamenti
Le domande di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.
Il Comitato Nazionale, in applicazione dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha124, ha individuato con Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

L’iscrizione in tale sotto-categoria, denominata 4-bis, non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti (è possibile, invece, la contestuale iscrizione in una categoria che non riguardi il trasporto dei rifiuti, es. categorie 8, 9 e 10).

Le imprese che intendono iscriversi nella sotto-categoria 4-bis debbono:
  • essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46,77,10);
  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del D.M. n. 120/2014;
  • dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.
Le imprese che si iscrivono nella sotto-categoria 4-bis possono raccogliere e trasportare, fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi: 020110, 120101, 120103, 120121, 120199 “rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell’allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio 1998), 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 200140, 200307 (rifiutiti ingombranti, limitatamente ai rifiuti in metallo).

Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 4-bis presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente con la quale attestano:
  • la sede dell’impresa;
  • le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare;
  • gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose;
  • il pagamento del diritto di segreteria.
La comunicazione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico). Prodotta automaticamente dal sistema telematico coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 (allegato A), la comunicazione di iscrizione deve essere corredata con la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante;
- autocertificazione antimafia;

La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività da parte delle imprese richiedenti e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera l’iscrizione.

Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 4-bis sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 (allegato A), dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con Delibera n. 5 del 3 settembre 2014 (Allegato A). Il modello deve essere generato con modalità telematica in occasione della compilazione dell’istanza di variazione per incremento della dotazione veicoli e allegato alla stessa.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Pagamenti
Le comunicazioni di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.

Diritto annuale
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo in categoria 4-bis sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione di euro 50. Il versamento del diritto annuale d’iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima iscrizione il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione.
L’iscrizione all’Albo in categoria 5 è richiesta per lo svolgimento delle attività di “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”.

Dotazioni minime di veicoli e personale
Il Comitato Nazionale con Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla Delibera n. 8 del 12 settembre 2017, ha fissato i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo in tale categoria (Allegato E)

Capacità finanziaria
Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 120/2014 (mediante documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci) o mediante attestazione di affidamento bancario (rilasciato esclusivamente da istituti bancari) secondo lo schema in allegato F alla delibera 5/2016.
Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.

Responsabile tecnico
Per l’iscrizione all’Albo in categoria 5 è richiesta la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti stabiliti con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

Garanzie finanziarie
L’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato.
Le garanzie sono ridotte del cinquanta percento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Per gli importi da garantire si rimanda alla sezione del sito dedicata.

Procedimento di iscrizione all’Albo
La domanda d’iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all’estero la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
La domanda di iscrizione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico). Prodotta automaticamente dal sistema telematico coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, la domanda di iscrizione deve essere corredata con la seguente documentazione:
- autocertificazione antimafia;
- modello RT;
- dichiarazione di compatibilità temporale dello svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico;
- copie conforme all'originale fronte/retro delle carte di circolazione dei veicoli;
- qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto o leasing (tali forme di disponibilità sono annotate sulle carte di circolazione), copie dei contratti di acquisto con patto di riservato o di locazione senza conducente o di comodato senza conducente;
- Attestazione dell’idoneità tecnica dei veicoli redatta dal Responsabile Tecnico. Il modello precompilato viene generato automaticamente dal sistema telematico Agest e deve essere integrato con le informazioni mancanti.
- documentazione relativa al possesso del requisito di capacità finanziaria

Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 5 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.
Le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell'esperimento delle prove previste dalla normativa vigente.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con Delibera n. 5 del 3 settembre 2014 (Allegato A). Il modello deve essere generato, con modalità telematica, in occasione della compilazione dell’istanza di variazione per incremento della dotazione veicoli e allegato alla stessa.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Pagamenti
Le domande di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.
Ai sensi dell’articolo 194, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali.

L’iscrizione si inquadra nella categoria 6 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f), del D.M 3 giugno 2014, n. 120.

Il Comitato Nazionale, con Delibera n. 3 del 13 luglio 2016, e s.m.i., ha definito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all'Albo nella categoria 6 e con Delibera n. 4 del 13 luglio 2016 ha adottato la modulistica relativa alle variazioni dell’iscrizione.

Con Delibera n. 1 del 22 gennaio 2018 sono stati inoltre adottati i modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 per soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.

La domanda di iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  1. fotocopia di un documento di identità del titolare o del/dei legale/i rappresentante/i in corso di validità;
  2. attestazione dell’idoneità tecnica dei veicoli redatta dal Responsabile Tecnico, come disposto dalla delibera 9 del 15 dicembre 2022 (cittadini residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno sul territorio italiano o in altro Stato Membro) e delibera 2 del 13 febbraio 2023 (cittadini non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano). Il modello precompilato viene generato automaticamente dal sistema telematico Agest e deve essere integrato con le informazioni mancanti.
  3. copie fronte/retro delle carte di circolazione dei veicoli;
  4. qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa non comunitaria che chiede l’iscrizione all’Albo, copia dei titoli attestanti la disponibilità piena ed esclusiva degli stessi;
  5. copia della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n.1072/2009 o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci (la licenza comunitaria permette la dimostrazione del requisito della capacità finanziaria);
  6. documentazione di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014 (volume d’affari, capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci o idonei affidamenti bancari, rilasciati da imprese autorizzate all’esercizio del credito, secondo lo schema di cui all’allegato “C” della Delibera n. 3 del 13 luglio 2016);
  7. documentazione corrispondente alla visura del Registro Imprese con i dati relativi all’impresa fornita dal competente istituto estero.
L’impresa stabilita all’estero deve allegare all’istanza la seguente ulteriore documentazione:
  1. certificazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), del DM 120/2014 rilasciata dall’autorità competente attestante i dati anagrafici, sede, legali rappresentati, compagine sociale ed attività svolta dall’impresa (compreso il CF, se disponibile, o il codice VAT) e la sussistenza dell’eventuale stato di liquidazione, di procedure concorsuali o altra situazione equivalente a carico dell’impresa;
  2. documentazione attestante che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  3. documentazione attestante la regolarità dell’impresa con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello stato di residenza;
  4. documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo a ciascun legale rappresentante.
Il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti per l'iscrizione deve essere dimostrato dall'impresa attraverso la presentazione della documentazione richiamata, prodotta con traduzione giurata e legalizzata secondo la normativa italiana. Tale documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora il richiedente dell’iscrizione sia soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione si ritiene sia sufficiente la presentazione di traduzioni giurate di estratti dei contratti (leasing, locazione, senza conducente; comodato senza conducente) che attestino la disponibilità in capo all’impresa richiedente l’iscrizione; detti estratti devono riportare i seguenti dati:
  1. i nominativi del locatario o del comodatario e del locatore o del comodante,
  2. l’oggetto e la durata del contratto,
  3. i dati di identificazione del veicolo,
  4. la clausola in base alla quale il veicolo rimane in piena ed esclusiva disponibilità dell’impresa che lo utilizza per tutta la durata del contratto.
La Sezione verifica la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 della Delibera n. 3 del 13 luglio 2016 attestate dall'impresa: il mancato invio della suddetta documentazione è considerato equivalente al mancato possesso delle condizioni e dei requisiti attestati con la domanda. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e requisiti attestati, dispone il rigetto dell’iscrizione dall'Albo.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti la modifica dell’iscrizione all’albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Per quanto riguarda le istanze di variazione mezzi sono richiesti i seguenti documenti:
  1. fotocopia di un documento di identità del titolare o del/dei legale/i rappresentante/i in corso di validità;
  2. copie fronte/retro delle carte di circolazione dei veicoli;
  3. qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa, copia dei titoli attestanti la disponibilità esclusiva degli stessi;
  4. attestazione del responsabile tecnico dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 120/2014.
La documentazione deve essere tradotta e legalizzata. Nel caso di traduzione giurata di documenti redatti secondo un medesimo modello o schema (ad esempio carte di circolazione dei veicoli) si ritiene sia sufficiente la traduzione di un solo documento per tutti quelli della stessa tipologia.

Per quanto riguarda le istanze di variazione di classe dell’impresa sono richiesti i seguenti documenti:
  1. fotocopia di un documento di identità del titolare o del/dei legale/i rappresentante/i in corso di validità;
  2. se l’impresa non ha la licenza comunitaria si richiede nuova documentazione di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014 (volume d’affari, capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci o idonei affidamenti bancari, rilasciati da imprese autorizzate all’esercizio del credito, secondo lo schema di cui all'allegato “C” della Delibera n. 3 del 13 luglio 2016).


Iscrizione di soggetti non appartenenti all’Unione europea
Nel caso di domande sottoscritte da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, i modelli di iscrizione e variazione sono approvati secondo lo schema riportato negli allegati “A” e “B” della Delibera n. 1 del 22 gennaio 2018. La documentazione richiesta dovrà essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Nel caso di attestazione dell’idoneità dei veicoli di cui all’articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 120/2014, presentata, in qualità di responsabile tecnico, dal titolare/legale rappresentante dell’impresa non appartenente all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, il modello di attestazione è approvato secondo lo schema contenuto nell’allegato “A” della Delibera n. 2 del 31 gennaio 2022.

Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o in altro Stato dell’Unione europea presentano la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo in categoria 6 utilizzando il modello di cui all’allegato A, parti 1, 2 e 3, della Delibera n. 8 del 28 luglio 2021.

Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea il cui legale rappresentante sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, presentano la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo in categoria 6 utilizzando il modello di cui all’allegato A, parti 1, 2 e 3, della Delibera n. 13 del 14 dicembre 2021.

Disposizioni transitorie
Nell’attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, l’incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell’impresa.

Pagamenti
Le domande di iscrizione o variazione sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria pari a euro 90 e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione o variazione con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.
L’iscrizione all’Albo in categoria 8 è richiesta per lo svolgimento delle attività di “intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.

La Delibera del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, fissa i criteri per l’iscrizione in tale categoria.

Procedimento di iscrizione all’Albo
La domanda d’iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all’estero la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
La domanda di iscrizione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico). Prodotta automaticamente dal sistema telematico coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, la domanda di iscrizione deve essere corredata con la seguente documentazione:
  • fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante;
  • autocertificazione antimafia;
  • modello RT con indicazione delle categorie e classi per le quali viene assunto l’incarico (uno per ogni responsabile tecnico);
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico e dal legale rappresentante, relativa alla contemporanea attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante delle imprese presso le quali il responsabile tecnico ha maturato l’esperienza professionale richiesta (deve essere riportato espressamente lo specifico tipo di esperienza maturata, la qualifica ed il numero di anni);
  • documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria.
Capacità finanziaria
Le imprese che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 8 devono dimostrare il requisito di capacità finanziaria per gli importi stabiliti dal Comitato Nazionale con Delibera n. 2 del 15 dicembre 2010.
Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 120/2014 (mediante documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci) o mediante attestazione di affidamento bancario (rilasciato esclusivamente da istituti bancari).

Responsabile tecnico
Per l’iscrizione all’Albo in categoria 8 è richiesta la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti stabiliti con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

Garanzie finanziarie
L’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato. Per gli importi da garantire si rimanda alla sezione del sito dedicata.

Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 8 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Pagamenti
Le domande di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.
L’iscrizione all’Albo nella categoria 9 è richiesta per lo svolgimento dell’attività di “bonifica di siti”.

La Delibera del Comitato Nazionale n. 5 del 19 dicembre 2001, come modificata e integrata dalla Delibere n.1/2005 e n. 1/2013, fissa i criteri per l’iscrizione in tale categoria.

La domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.

Le domande relative all’iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso al portale Agest telematico.

La domanda di iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
  1. fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante;
  2. Autocertificazione antimafia;
  3. modello RT con indicazione delle categorie e classi per le quali viene assunto l’incarico (uno per ogni responsabile tecnico);
  4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico e dal legale rappresentante, relativa alla contemporanea attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;
  5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante delle imprese presso le quali il responsabile tecnico ha maturato l’esperienza professionale richiesta (deve essere riportato espressamente lo specifico tipo di esperienza maturata, la qualifica ed il numero di anni);
  6. foglio notizie relativo alla categoria di cui all’allegato B alla Delibera n. 2 dell’11 maggio 2005;
  7. documentazione relativa all’esecuzione degli interventi di bonifica dei siti (solo in caso di iscrizione alla classe A);
  8. documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria.
Capacità finanziaria
Le imprese che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 9 devono dimostrare il requisito di capacità finanziaria per gli importi stabiliti dal Comitato Nazionale con Delibera n. 5/2001.
Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 120/2014 (mediante documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci) o mediante attestazione di affidamento bancario (rilasciato esclusivamente da istituti bancari).

Responsabile tecnico
Per l’iscrizione all’Albo in categoria 9 è richiesta la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti stabiliti con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

Garanzie finanziarie
L’iscrizione nella categoria 9 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato. Per gli importi da garantire si rimanda alla sezione del sito dedicata.

Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 9 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Pagamenti
Le domande di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.
L’iscrizione all’Albo nella categoria 10 è richiesta per lo svolgimento delle attività di “bonifica di beni contenenti amianto”.

La Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 30 marzo 2004 fissa i criteri e i requisiti per l’iscrizione in tale categoria.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le attività di cui alla categoria 10 sono ripartite in:
a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (10A);
b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto (10B).

L’iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

La domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.

Le domande relative all'iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso al portale Agest telematico.

La domanda di iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
  1. fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante;
  2. modello RT con indicazione delle categorie e classi per cui viene assunto l’incarico (uno per ogni responsabile tecnico dell’impresa);
  3. Autocertificazione antimafia;
  4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal responsabile tecnico e dal legale rappresentante, relativa alla contemporanea attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;
  5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante delle imprese presso le quali il responsabile tecnico ha maturato l’esperienza professionale richiesta (deve essere riportato espressamente lo specifico tipo di esperienza maturata, la qualifica ed il numero di anni);
  6. foglio notizie relativo alla categoria di cui all’allegato B alla delibera n. 2/2004;
  7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’impresa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la cifra di affari globale e distinta per lavori dell’impresa per gli ultimi 5 esercizi;
  8. documentazione relativa alla dimostrazione del requisito di capacità finanziaria.
Capacità finanziaria
Le imprese che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 10 devono dimostrare il requisito di capacità finanziaria per gli importi stabiliti dal Comitato Nazionale con Delibera n. 1/2004.
Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 120/2014 (mediante documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci) o mediante attestazione di affidamento bancario (rilasciato esclusivamente da istituti bancari).

Responsabile tecnico
Per l’iscrizione all’Albo in categoria 10 è richiesta la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti stabiliti con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

Garanzie finanziarie
L’iscrizione nella categoria 10 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato. Per gli importi da garantire si rimanda alla sezione del sito dedicata.

Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 10 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Pagamenti
Le domande di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.