Il Comitato Nazionale, in applicazione dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha124, ha individuato con
Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
L’iscrizione in tale sotto-categoria, denominata 4-bis, non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti (è possibile, invece, la contestuale iscrizione in una categoria che non riguardi il trasporto dei rifiuti, es. categorie 8, 9 e 10).
Le imprese che intendono iscriversi nella sotto-categoria 4-bis debbono:
- essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46,77,10);
- essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del D.M. n. 120/2014;
- dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.
Le imprese che si iscrivono nella sotto-categoria 4-bis possono raccogliere e trasportare, fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi: 020110, 120101, 120103, 120121, 120199 “rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell’allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio 1998), 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 200140, 200307 (rifiutiti ingombranti, limitatamente ai rifiuti in metallo).
Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 4-bis presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente con la quale attestano:
- la sede dell’impresa;
- le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare;
- gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose;
- il pagamento del diritto di segreteria.
La comunicazione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico). Prodotta automaticamente dal sistema telematico coerentemente con i contenuti della
Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 (allegato A), la comunicazione di iscrizione deve essere corredata con la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante;
-
autocertificazione antimafia;
La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività da parte delle imprese richiedenti e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera l’iscrizione.
Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 4-bis sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della
Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 (allegato A), dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’
autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.
Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con Delibera n. 5 del 3 settembre 2014 (
Allegato A). Il modello deve essere generato con modalità telematica in occasione della compilazione dell’istanza di variazione per incremento della dotazione veicoli e allegato alla stessa.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.
Pagamenti
Le comunicazioni di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.
Diritto annuale
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo in categoria 4-bis sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione di euro 50. Il versamento del
diritto annuale d’iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima iscrizione il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione.