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Classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice EER

La classificazione del rifiuto;

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono "rifiuti urbani":

  1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
Sono “rifiuti speciali”:
  1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  7. i rifiuti derivanti dall'attività' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  9. i veicoli fuori uso.
Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 include i rifiuti pericolosi (contrassegnati da un asterisco *) e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

La Legge n. 108 del 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha definito il “nuovo” allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 (allegato III, art. 35 della legge n. 108 del 29 luglio 2021).

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021.

Attribuzione del codice EER

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

Per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
  • identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99;
  • se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
  • se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
  • se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.
    L'utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99 tuttavia ha carattere residuale. Chiarimenti in merito all’utilizzo di tali codici EER sono stati forniti dal Comitato Nazionale con Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.