Cerca

Procedure di iscrizione

Procedura ordinaria e procedure semplificate;

La procedura di iscrizione ordinaria riguarda i soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del D.Lgs 152/06. Si tratta di imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

La domanda d'iscrizione all’Albo (corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120) è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all’estero la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla Sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.

Le domande relative all’iscrizione all'Albo sono trasmesse telematicamente alle Sezioni regionali o provinciali mediante accesso autenticato al portale Agest telematico.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d’iscrizione, la sezione regionale o provinciale conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente. Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.

Il termine di cui sopra può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi, oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all’invio di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni, la sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.

Qualora l’iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l’interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all’articolo 17 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120. La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro trenta giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d’iscrizione.

Ai sensi dell’articolo 16 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, le imprese e gli enti iscritti all’Albo sulla base della procedura di iscrizione semplificata, sono:
  • aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  • imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65.
Le comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo per tutti i soggetti sopra individuati sono trasmesse telematicamente alle Sezioni regionali o provinciali mediante accesso autenticato al portale Agest telematico.

Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività da parte degli enti e delle imprese sopra indicate, ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l’iscrizione.
Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dall’articolo 5, comma 1, del D.M. 1° febbraio 2018 per:

  • imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi (sottocategoria 4-bis);
  • associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana (sottocategoria 2-ter).
Le comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo sono trasmesse telematicamente alle Sezioni regionali o provinciali mediante accesso autenticato al portale Agest telematico.

Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività da parte delle imprese, degli enti religiosi o delle associazioni di volontariato sopra individuati, e entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione deliberano l’iscrizione.