I codici EER che terminano con le cifre 99 possono essere autorizzati dall'Albo qualora la loro descrizione sia stata già individuata da norme regolamentari quali, D.M. 5 febbraio 1998, D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, D.M. 8 aprile 2008 o prassi di carattere nazionale (ad es. Circolari del Ministero dell’Ambiente, note ISPRA-SNPA), atti amministrativi di carattere regionale o, in via residuale, provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, oppure sia presente alternativamente: 1) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021; 2) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.
Fonte:
Circolare n. 4 del 26 aprile 2022