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Procedimenti disciplinari e sanzioni

Sospensioni, cancellazioni, procedimenti disciplinari, sanzioni;

Ai sensi dell’articolo 19 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, l'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando si verifichi e sia addebitabile all’impresa o ente:
  1. l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
  2. l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (comunicazione alla Sezione regionale o provinciale competente di ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione, entro 30 giorni dal suo verificarsi); 
  3. il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale.
La durata della sospensione non potrà superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi.

Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno novanta giorni.

Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente.

Anche l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti (entro il 30 aprile) comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento. Con Circolare n. 5 del 27 aprile 2022 il Comitato nazionale ha definito le tempistiche di notifica dei provvedimenti di sospensione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.

Ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:
  • con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  • con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Il medesimo articolo, al comma 4, prevede che le pene di cui sopra vengano ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni e comunicazioni.
Ai sensi dell’art. 20 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo con provvedimento delle Sezioni regionali o provinciali qualora:
  • l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda; 
  • vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 (perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo), ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma (ossia non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera);
  • vengano cancellate dal registro delle imprese;
  • siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
  • si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione prevista dall'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (documentazione a corredo della domanda d’iscrizione all’Albo);
  • permangano per più di dodici mesi le condizioni di sospensione per il mancato pagamento del diritto annuo di iscrizione.
Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento o, nel caso di cancellazione a seguito di richiesta dell’interessato, dalla data di presentazione della domanda di cancellazione.

Con Circolare n. 5 del 27 aprile 2022 il Comitato nazionale ha definito le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.