L’iscrizione all’Albo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui alle seguenti categorie:
- categoria 1, solo nel caso di gestione dei rifiuti urbani pericoli;
- categoria 5
- categoria 8
- categoria 9
- categoria 10
La garanzia finanziaria viene richiesta dalla Sezione regionale con la comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione. I termini per la presentazione della garanzia finanziaria, pena la decadenza, sono:
- 90 giorni in caso di iscrizione
- 45 giorni in caso di rinnovo dell’iscrizione
Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi) e Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
L'iscrizione nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione dei rifiuti urbani pericoli) e 5 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione al quantitativo annuo di rifiuti pericolosi da gestire.
Importi
Tonnellate annue di rifiuti pericolosi gestiti | Importo |
≥ 200.000 tonnellate/anno | Euro 5.164.568,99 |
≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno/td> | Euro 1.549.370,70 |
≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno | Euro 516.456,90 |
≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/anno | Euro 309.874,14 |
≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/anno | Euro 103.291,38 |
< 3.000 tonnellate/anno | Euro 51.645,69 |
Riduzione degli importi
- 50% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
- 40% per le imprese con certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
Le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti sono stabilite con
D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23/04/1999.
Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
L'iscrizione nella categoria 8 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione della quantità annua di rifiuti non pericolosi gestiti o di rifiuti non pericolosi e pericolosi gestiti.
Gestione di soli rifiuti non pericolosi
CLASSE | Tonnellate annue di rifiuti non pericolosi gestiti | Importo |
A | ≥ 200.000 tonnellate/anno | Euro 3.000.000,00 |
B | ≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno | Euro 1.500.000,00 |
C | ≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno | Euro 450.000,00 |
D | ≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/anno | Euro 250.000,00 |
E | ≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/anno | Euro 100.000,00 |
F | < 3.000 tonnellate/anno | Euro 50.0000,00 |
Gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi
CLASSE | Tonnellate annue di rifiuti non pericolosi gestiti | Importo |
A | ≥ 200.000 tonnellate/anno | Euro 5.000.000,00 |
B | ≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno | Euro 1.500.000,00 |
C | ≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno | Euro 500.000,00 |
D | ≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/anno | Euro 300.000,00 |
E | ≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/anno | Euro 150.000,00 |
F | < 3.000 tonnellate/anno | Euro 80.0000,00 |
Riduzione degli importi
- 50% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
- 40% per le imprese con certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sono stabiliti con
D.M. 20 giugno 2011.
Categoria 9 (Bonifica di siti)
L'iscrizione nella categoria 9 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
CLASSE | Importo lavori cantierabili | Importo |
A | Oltre € 9.000.000,00 | Euro 1.000.000,00 |
B | fino a € 9.000.000,00 | Euro 500.000,00 |
C | fino a € 2.500.000,00 | Euro 250.000,00 |
D | fino a € 1.000.000,00 | Euro 90.000,00 |
E | fino a € 200.000 | Euro 30.000,00 |
Riduzione degli importi
- 70% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti, sono stabiliti con
D.M. 5 luglio 2005.
Categoria 10 (Bonifica di beni contenenti amianto)
L'iscrizione nella categoria 10 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
CLASSE | Importo lavori cantierabili | Importo |
A | Oltre € 9.000.000,00 | Euro 4800.000,00 |
B | fino a € 9.000.000,00 | Euro 240.000,00 |
C | fino a € 2.500.000,00 | Euro 120.000,00 |
D | fino a € 1.000.000,00 | Euro 60.000,00 |
E | fino a € 200.000 fino a € 25.000 | Euro 30.500,00 Euro 15.000,00 |
Riduzione degli importi
- 70% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti, sono stabiliti con
D.M. 5 febbraio 2004.